1. Nel procedimento penale a carico di minorenni il tribunale per la famiglia e la procura della Repubblica osservano le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. Il tribunale per la famiglia nella materia penale opera in composizione collegiale. In caso di parità di opinioni prevale quella più favorevole all'imputato.
3. Presso ogni ufficio del quale fa parte il tribunale per la famiglia, nella sezione o fra i giudici per le indagini preliminari sono individuati uno o più giudici aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, i quali sono incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al giudice più anziano.
4. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono svolte da un collegio costituito da un magistrato ordinario e da due giudici onorari, un uomo e una donna.
5. Può essere disposta, davanti al tribunale per la famiglia, al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, la riunione con procedimenti relativi ad imputati maggiorenni in caso di connessione, quando la relativa competenza